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Legge 21 dicembre 1999

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Messaggio Da Wally Mer Ago 20, 2008 3:09 pm

[strike][strike]Filodiritto: Legge 21 dicembre 1999, n.526, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999

Legge 21 dicembre 1999, n.526
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999

(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2000, n.13 -
Supplemento Ordinario n.15)
www.parlamento.it
ALLEGATO A - ALLEGATO B - ALLEGATO C
.................................
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e
altre disposizioni in materia di armi con modesta capacita'
offensiva).
1. All'articolo 2, primo comma, lettera h), della legge 18 aprile
1975, n. 110, dopo le parole: "modelli anteriori al 1890" sono
aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quelle a colpo singolo".
2. All'articolo. 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110,
e successive modificazioni, le parole: "le armi ad aria compressa
sia lunghe sia corte" sono sostituite dalle seguenti: "le armi ad
aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui
proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule,".
3. Al fine di pervenire ad un piu' adeguato livello di
armonizzazione della normativa nazionale a quella vigente negli
altri Paesi comunitari e di integrare la direttiva 91/477/CEE del
Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo
dell'acquisizione e della detenzione di armi, nel pieno rispetto
delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica il Ministro
dell'interno, con proprio regolamento da emanare nel termine di
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta una disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad
aria compressa o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui
proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule.
4. Le sanzioni di cui all'articolo 34 della legge 18 aprile 1975, n.
110, non si applicano alle armi ad aria compressa o a gas compressi,
sia lunghe sia corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica
non superiore a 7,5 joule.
5. Il regolamento di cui al comma 3 deve essere conforme ai seguenti
criteri:
a) la verifica di conformita' e' effettuata dalla Commissione
consultiva centrale per il controllo delle armi, accertando in
particolare che l'energia cinetica non superi 7,5 joule. I
produttori e gli importatori sono tenuti a immatricolare gli
strumenti di cui al presente articolo. Per identificare gli
strumenti ad aria compressa e' utilizzato uno specifico punzone da
apporre ad opera e sotto la responsabilita' del produttore o
dell'eventuale importatore, che ne certifica l'energia entro il
limite consentito;
b) l'acquisto delle armi ad aria compressa di cui al presente
articolo e' consentito a condizione che gli acquirenti siano
maggiorenni e che l'operazione sia registrata da parte dell'armiere;

c) la cessione e il comodato degli strumenti di cui alle lettere a)
e b) sono consentiti fra soggetti maggiorenni. E' fatto divieto di
affidamento a minori, con le deroghe vigenti per il tiro a segno
nazionale. L'utilizzo di tali strumenti in presenza di maggiorenni
e' consentito nel rispetto delle norme di pubblica sicurezza;
d) per il porto degli strumenti di cui al presente articolo non vi
e' obbligo di autorizzazione dell'autorita' di pubblica sicurezza.
L'utilizzo dello strumento e' consentito esclusivamente a maggiori
di eta' o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la
deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati
non aperti al pubblico;
e) restano ferme le norme riguardanti il trasporto degli strumenti
di cui al presente articolo, contenute nelle disposizioni
legislative atte a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.
6. Nel regolamento di cui al comma 3 sono prescritte specifiche
sanzioni amministrative per i casi di violazione degli obblighi
contenuti nel presente articolo.
........................................
Wally
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